In Svizzera vale il principio «un posto protetto per ogni abitante»: questo obiettivo definito negli anni ‘60, nel frattempo è stato quasi raggiunto. Nei circa 370 000 rifugi pubblici e privati sono fondamentalmente disponibili posti protetti per tutta la popolazione svizzera, benché vi siano delle differenze tra cantoni e lacune locali. Alcuni centri urbani e certe regioni periferiche non dispongono ancora di un numero sufficiente di posti protetti. Anche nelle regioni in crescita demografica sono richiesti più posti protetti.
Il rifugio - Informazioni sullo scopo, la struttura e l’utilizzo dei rifugi per la popolazione. Visualizza online
Grandi rifugi - Informazioni sul rifugi per persone con da 200 a 800 posti Visualizza online
Riparo in caso di conflitto armato
I rifugi sono stati concepiti come riparo per la popolazione in caso di conflitto armato, ma si possono utilizzare anche come alloggi di fortuna in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza. Garantiscono una protezione di base contro vari effetti diretti e indiretti delle armi. Grazie all’involucro in calcestruzzo e al sistema di ventilazione, gli occupanti hanno un’ottima probabilità di sopravvivere in molti contesti di minaccia.
Obbligo di costruire rifugi
Grazie all’obbligo di costruire rifugi, i cantoni possono colmare le lacune e tenere il passo con la crescita demografica. Nei comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, al momento della costruzione di nuove abitazioni i proprietari devono realizzare ed equipaggiare rifugi e provvedere alla loro manutenzione. Se non viene realizzato alcun rifugio (ad esempio per motivi tecnici o perché esistono già posti protetti in numero sufficiente), è necessario versare un contributo sostitutivo pari a 1400 franchi per ogni posto protetto. Nelle zone in cui non ci sono abbastanza posti protetti, i comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici e, per finanziarli, possono utilizzare i contributi sostitutivi, che servono anche al rimodernamento (salvaguardia del valore) dei rifugi pubblici e privati.
Rifugi di varie dimensioni
Esistono diversi tipi e varianti di rifugi: si va dai più piccoli per cinque persone fino a quelli molto grandi per oltre mille persone. Il tipo di rifugio più noto è quello privato situato nello scantinato di case mono- e plurifamiliari. Di regola vi trovano posto da cinque a cinquanta persone, a seconda delle dimensioni della casa o del complesso edilizio di cui fanno parte. Molti comuni dispongono inoltre di grandi rifugi pubblici, spesso situati sotto edifici scolastici o amministrativi. Per ragioni economiche e organizzative, si punta a costruire rifugi di dimensioni più grandi.
Schutzbauten bis 800 Plätze
Concezione dei rifugi
Per tutti i rifugi valgono lo stesso principio e le stesse condizioni: essi sono ampiamente normati, standardizzati e realizzati con componenti omologati. Sono costruiti ed equipaggiati in modo da contenere i costi, lo spazio necessario e i lavori di manutenzione. Non si risparmia invece sulla funzione protettiva:
La resistenza meccanica del rifugio è garantita dall’involucro (pavimento, pareti e soffitto), realizzato in calcestruzzo. Anche le chiusure, ossia porte e coperchi blindati, sono fatti di cemento armato.
Ogni rifugio dispone di almeno un’uscita d’emergenza (uscita di soccorso o cunicolo d’evasione) per poterlo abbandonare anche quando l’entrata non è più utilizzabile, ad esempio perché ostruita da macerie dovute al crollo di un edificio.
Per garantire l’afflusso di aria fresca, i rifugi sono dotati di un sistema di ventilazione. Questo comprende una presa d’aria, una valvola antiesplosione e un prefiltro, l’apparecchio di ventilazione, il filtro antigas nonché la valvola di sovrappressione e antiesplosione. Nei rifugi di grandi dimensioni ce ne sono un numero maggiore.
I rifugi più grandi dispongono anche di una chiusa, la quale impedisce che l’aria esterna potenzialmente contaminata penetri all’interno del rifugio quando qualcuno entra o esce mentre la ventilazione è in funzione.
I rifugi di grandi dimensioni sono inoltre dotati di infrastrutture supplementari, come la cucina e l’approvvigionamento idrico.
Equipaggiamento: letti e latrine a secco
I proprietari devono provvedere ad equipaggiare i rifugi con il materiale necessario per una lunga permanenza. L’equipaggiamento prescritto per legge (dal 1987) comprende letti e latrine a secco. Per i rifugi di grandi dimensioni sono previste anche cabine montabili per gabinetti. L’equipaggiamento deve essere depositato nella stessa area in cui si trova il rifugio.
Utilizzo privato in tempi normali
In tempi normali, il rifugio può essere utilizzato come magazzino, cantina, locale hobby, sala giochi, locale per associazioni o archivio. Per garantire la funzione protettiva, non è consentito apportare modifiche all’involucro protettivo, alle chiusure e alle installazioni tecniche. I progetti che prevedono ristrutturazioni o modifiche alla struttura e ai sistemi di protezione devono essere approvati dalle autorità competenti.
Obbligo di manutenzione
I proprietari sono tenuti a provvedere alla manutenzione del rifugio e garantire l’accesso alle sue installazioni, in particolare per il controllo periodico eseguito dalle autorità. L’obiettivo è garantire una rapida prontezza d’esercizio del rifugio in caso di necessità. I lavori di manutenzione comprendono il controllo e la pulizia del rifugio. In caso di guasti o difetti ci si può rivolgere all’ufficio responsabile della protezione civile del comune o del cantone.
Passare dall’utilizzo quotidiano alla prontezza d’esercizio
Dev’essere possibile preparare i rifugi per l’occupazione entro cinque giorni. Dato che in tempo di pace essi vengono utilizzati per altri scopi, devono prima essere preparati e arredati per l’occupazione. Per un utilizzo (anche ripetuto) di poche ore fino ad alcuni giorni si devono montare i gabinetti e i letti e controllare che i componenti del rifugio funzionino.
Piano d’attribuzione
I cantoni e i comuni sono tenuti a pianificare e aggiornare costantemente l’attribuzione della popolazione ai rifugi. I posti protetti vengono assegnati solo quando la situazione sul fronte della politica di sicurezza lo richiede. Per informare in merito all’attribuzione dei posti protetti, comuni e cantoni possono avvalersi di vari canali.
FAQ
I rifugi sono stati concepiti in primo luogo per proteggere la popolazione in caso di conflitto armato e devono quindi resistere agli effetti delle armi moderne, soprattutto alle armi NBC e all’impatto ravvicinato delle armi convenzionali. Si prestano anche come alloggi di fortuna in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza.
Nei circa 370 000 rifugi pubblici e privati sono fondamentalmente disponibili posti protetti per tutta la popolazione svizzera, benché vi siano delle differenze tra cantoni e lacune locali. Alcuni centri urbani e certe regioni periferiche non dispongono ancora di un numero sufficiente di posti protetti.
Dev’essere possibile preparare i rifugi all’esercizio entro cinque giorni. I proprietari sono tenuti a provvedere alla manutenzione del rifugio e garantire l’accesso alle sue installazioni, in particolare per il controllo periodico eseguito dalle autorità (almeno una volta ogni dieci anni).
Sì. In tempi normali, il rifugio può essere utilizzato come magazzino, cantina, locale hobby, sala giochi, locale per associazioni o archivio. I rifugi progettati come autorimesse sotterranee vengono solitamente utilizzati per parcheggiare veicoli in tempo di pace. Per questi utilizzi estranei alla protezione civile si devono però rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, installazioni elettriche, protezione antincendio, ecc. Per garantire la funzione protettiva, non è consentito apportare modifiche all’involucro protettivo (pavimento, pareti, soletta), alle chiusure (porte blindate, coperchi blindati e pareti scorrevoli blindate) e alle installazioni tecniche (sistema di ventilazione, ecc.). I progetti che prevedono ristrutturazioni o modifiche alla struttura e ai sistemi di protezione devono essere approvati dalle autorità competenti.
La pianificazione prevede un rifugio nei pressi del domicilio (di regola in un raggio di circa 2 km). L’attribuzione ai rifugi viene resa nota quando la situazione geopolitica lo rende necessario. Per sapere dove si trova il rifugio a cui si è stati assegnati, è possibile rivolgersi all’ufficio responsabile della protezione civile del comune o cantone di domicilio. I cantoni e i comuni sono tenuti a elaborare e tenere sempre aggiornato un piano d’attribuzione.
Considerate le partenze e i nuovi arrivi, le nascite e i decessi, la disponibilità di nuovi posti protetti e altri cambiamenti, il piano d’attribuzione viene costantemente aggiornato e quindi non viene pubblicato. Inoltre, è necessario evitare che circolino piani superati, che creerebbero grande incertezza e confusione. I cantoni e i comuni sono però liberi di fornire informazioni sull’attribuzione ai rifugi su richiesta di singoli abitanti.
No, in quanto la base di calcolo per la pianificazione dei rifugi è la popolazione residente permanente (soggiornante nel Paese da oltre un anno). In caso d’emergenza, tuttavia, si cercherebbe naturalmente di accogliere tutte le persone in cerca di protezione. Alcune zone, in particolare certe destinazioni turistiche, hanno infatti un tasso di copertura superiore al 100%. L’occupazione effettiva di un rifugio non corrisponde necessariamente al piano d’attribuzione, a causa, ad esempio, di persone spostatesi altrove.
Tecnicamente, nel rifugio è possibile una permanenza continuativa di alcune settimane. I progetti attuali, tuttavia, prevedono occupazioni brevi e ripetute, della durata di alcune ore o giorni.
Sì. In linea di principio la popolazione dovrebbe essere in grado di sostentarsi per diversi giorni senza ricorrere ad aiuti esterni anche in caso di occupazione dei rifugi. L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) consiglia quindi alla popolazione di tenere una scorta domestica, che comprenda in primo luogo alimenti a lunga conservazione per una settimana e 9 litri d’acqua a persona nonché i medicinali più importanti. Sulla pagina consultabile tramite questo link (scorte d’emergenza) sono presenti ulteriori informazioni sulle scorte domestiche.
Come ricevere informazioni via radio in un rifugio è indicato al seguente link (informazione via radio), nella rubrica FAQ.
No, l’occupazione dei rifugi non prevede tale possibilità. In singoli casi, tuttavia, a seconda delle dimensioni e dell’occupazione di un rifugio e del tipo di animale, la possibilità di portare con sé un animale domestico non è esclusa a priori.
No, nei rifugi non è consentito cucinare con fornelli ad alcool o a gas a causa del pericolo d’incendio e del consumo eccessivo di ossigeno.
L’equipaggiamento prescritto per legge (dal 1987) comprende letti e latrine a secco. A partire da 30 posti protetti sono previste cabine fisse per le latrine a secco. L’equipaggiamento deve essere asciutto e pulito e immagazzinato in loco. Se stoccato in altro luogo, deve essere indicata nel rifugio la zona in cui si trova. Nei rifugi più vecchi manca ancora parte dell’equipaggiamento di cui sopra: l’UFPP raccomanda che anche essi vengano equipaggiati, come è già stato fatto in alcuni cantoni.
I proprietari sono tenuti a provvedere alla manutenzione del rifugio e a garantire l’accesso alle sue installazioni, in particolare per il controllo periodico eseguito dalle autorità (almeno una volta ogni dieci anni). I lavori di manutenzione semplici comprendono, da un lato, il controllo delle guarnizioni di gomma delle porte e dei coperchi blindati, e, dall’altro, la pulizia del rifugio e dell’uscita d’emergenza, compresi gli impianti di ventilazione e, nei rifugi di grandi dimensioni, dell’acqua potabile e delle acque reflue. In caso di guasti o difetti ci si può rivolgere all’ufficio responsabile della protezione civile del comune o del cantone. Non sono invece autorizzati ad eseguire lavori di manutenzione sulle installazioni tecniche.
Non è prevista una soppressione totale di questi rifugi. Dopo 40 anni è però necessario pianificare la sostituzione degli impianti di ventilazione e dei filtri poiché la loro funzionalità è diminuita. Da ormai diversi anni si realizzano sempre meno piccoli rifugi in Svizzera poiché non sono più sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Si valuta quindi caso per caso se vale la pena salvaguardare il valore del piccolo rifugio o se conviene invece fare capo ai posti protetti in un rifugio pubblico. A tal fine si possono anche riconvertire impianti di protezione non più utilizzati dagli organi di condotta e dalla protezione civile.
I cantoni possono sopprimere i rifugi che non sono più conformi alle esigenze minime, mentre quelli che le soddisfano possono essere soppressi se:
ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;
sono ubicati in una zona molto minacciata;
vi è un esubero di posti protetti;
il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi.
Come proprietario puoi continuare ad eseguire la manutenzione del tuo rifugio anche se è stato soppresso dalle autorità e non è più contemplato nel piano d’attribuzione. In caso di conflitto armato puoi scegliere se occupare il posto protetto che ti è stato attribuito oppure se trasferirti nel tuo rifugio privato. Per il loro rimodernamento (dopo 40 anni) potranno essere utilizzati esclusivamente componenti che soddisfano i requisiti vigenti e provvisti di un’omologazione valida dell’UFPP.