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Pubblicato il 4 ottobre 2023

Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Müstair GR, monastero di San Giovanni Battista, oggetto A dell’Inventario PBC

La Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e il suo primo protocollo aggiuntivo nel 1962, e il secondo protocollo del 1999 nel 2004. La Convenzione e i suoi protocolli non sono direttamente applicabili. Sono messi in atto dalla legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (LPBC). Un rapporto nazionale periodico sullo stato d’applicazione della Convenzione viene stilato ogni quattro anni dagli Stati contraenti e pubblicato dall'UNESCO.

La Riunione delle Alte Parti Contraenti ha luogo ogni due anni per esaminare le questioni relative all'applicazione della Convenzione e dei suoi regolamenti. Il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato si riunisce una volta all'anno per contribuire alla promozione e all'attuazione del Secondo Protocollo del 1999. La Svizzera è stata membro del Comitato dal 2005 al 2013.

La sezione Protezione dei beni culturali dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) condivide le sue competenze a livello internazionale. Rappresenta la Svizzera nell'UNESCO in seno agli organi di governance della Convenzione dell'Aia del 1954. In questo contesto, collabora strettamente con il DFAE, in particolare con la Commissione svizzera per l'UNESCO, la Delegazione svizzera presso l'UNESCO a Parigi e la Direzione del diritto internazionale pubblico.

Segno distintivo Convenzione del 1954
Segno distintivo Convenzione del 1954

Contatto

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
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CH - 3003 Berna