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La convocazione / chiamata in servizio della protezione civile

Convocazione al servizio d’istruzione

In linea di massima i cantoni sono responsabili dell’istruzione nella protezione civile. Essi disciplinano quindi anche la convocazione al servizio d'istruzione, ad eccezione della convocazione ai corsi d’istruzione e di perfezionamento svolti dalla Confederazione (per es. ai corsi per comandanti della protezione civile). I servizi d’istruzione per i quali i militi della protezione possono ricevere una convocazione sono diversi: istruzione di base, istruzione complementare, istruzione dei quadri e corsi di ripetizione. Gli interventi di pubblica utilità e gli interventi per lavori di ripristino e di prevenzione vengono conteggiati come corsi di ripetizione.

Chiamata per interventi

I militi possono ovviamente essere chiamati in servizio in caso d’intervento della protezione civile. A livello federale, il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:

  • in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono diversi cantoni o l’intera Svizzera;
  • in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono le zone limitrofe di Paesi confinanti;
  • in caso di conflitti armati.

I cantoni disciplinano la procedura di chiamata per i loro interventi
in caso di eventi maggiori, catastrofi e situazioni d'emergenza che colpiscono il territorio cantonale, altri cantoni o zone limitrofe di Paesi confinanti.

Almeno 6 settimane prima

La convocazione al servizio d'istruzione deve essere inviata ai militi almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio. Questa prescrizione non vale per gli interventi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, poiché in genere non sono prevedibili. I cantoni disciplinano la procedura di chiamata.

Obbligo di entrare in servizio

In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell’autorità responsabile della convocazione. Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e un certificato medico in busta chiusa.

Differimento dei servizi d’istruzione

I militi della protezione civile possono inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento della prestazione di servizio al più tardi tre settimane prima di entrare in servizio. La domanda dev’essere motivata. Non vi è diritto al differimento. L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Importante: fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio.

Domande di congedo

I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in servizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all’autorità responsabile della convocazione. La domanda dev’essere motivata. Non vi è diritto al congedo. L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda. Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.

Limite massimo di 66 giorni di servizio

La durata complessiva dei servizi d’istruzione (istruzione di base, istruzione dei quadri, perfezionamento e corsi di ripetizione), compresi gli interventi di pubblica utilità e i lavori di ripristino, non deve superare 66 giorni l’anno.


Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP Guisanplatz 1B
CH-3003 Berna

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