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Interventi di pubblica utilità della protezione civile sotto forma di corso di ripetizione

La protezione civile sostiene eventi

Interventi di pubblica utilità sono prestazioni della protezione civile a favore di terzi, segnatamente autorità, amministrazioni, associazioni, organizzazioni o espositori. Sono definiti negli articoli 28, 53, 79 e 91 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) e negli articoli 41 e 45 dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). I militi possono prestare al massimo 21 giorni di servizio all’anno per interventi di pubblica utilità a livello nazionale, regionale, cantonale o comunale. Questi interventi sono prestati sotto forma di corsi di ripetizione. Non sono ammesse prestazioni di servizio a favore del proprio datore di lavoro.

Condizioni necessarie per l’autorizzazione

L'articolo 46 dell'ordinanza sulla protezione civile statuisce le condizioni necessarie per tali interventi. La protezione civile può prestare interventi quando:

  • i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri e l'intervento è d'interesse pubblico;
  • tali interventi sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono di mettere in pratica le conoscenze e le capacità acquisite;
  • tali interventi non fanno eccessiva concorrenza alle imprese private;
  • l’evento non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

Rispetto delle scadenze

Di principio, le domande per interventi di pubblica utilità devono essere inoltrate un anno prima dell’inizio dell’evento.

Cantoni competenti per gli interventi cantonali, regionali o comunali

Gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale o comunale competono ai Cantoni. Questi autorizzano gli interventi e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle autorità cantonali competenti o consultare le relative pagine web. La guida per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale, regionale e comunale (in corso di rielaborazione) serve da sussidio decisionale e informativo per le autorità competenti.

Confederazione competente per gli interventi a livello nazionale

Gli organizzatori di eventi politici, economici, religiosi, culturali o sportivi d'importanza nazionale o internazionale possono inoltrare una domanda per ottenere il sostegno della protezione civile. La domanda deve soddisfare le condizioni stabilite negli articoli 47-54 dell'ordinanza sulla protezione civile. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è competente per l’autorizzazione degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale. L’organizzatore deve inoltrare la domanda per un intervento di pubblica utilità a livello nazionale con il modulo ufficiale di domanda dell'UFPP tramite l'autorità cantonale competente, per esempio l'ufficio cantonale della protezione civile. Se gli interventi sono previsti in cantoni diversi o sono separati dal punto di vista organizzativo, occorre inoltrare una domanda per ogni intervento e luogo di svolgimento.

Versamento di una parte adeguata dell’introito

Per interventi di pubblica utilità a livello nazionale, il richiedente deve presentare all’UFPP, se richiesto, il conteggio finale dell’evento. Esso s’impegna contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. L’importo corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati.

Assicurazione di responsabilità civile

L'UFPP decide se il richiedente deve stipulare una copertura assicurativa speciale (assicurazione di responsabilità civile) prima dell'autorizzazione dell'intervento di pubblica utilità a livello nazionale per esonerare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da prestazioni a terzi.

Prestare attenzione all'assunzione dei costi

Per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, la Confederazione assume i costi associati al soldo, alla chiamata in servizio, al viaggio di andata e ritorno nonché al vitto (costi generati dall'acquisto e dalla preparazione dei pasti da parte del personale di cucina della protezione civile). In certi casi si assume anche i costi dell'alloggio in dormitori. L'UFPP ha fissato importi forfettari per indennizzare questi costi. I costi supplementari sono a carico del richiedente. La Confederazione mette inoltre a disposizione gratuitamente, se disponibile, il materiale dell'esercito necessario e i veicoli utilizzati per uso proprio dalla protezione civile. Tutti i costi rimanenti, ad esempio per le attrezzature noleggiate e i veicoli supplementari, sono a carico del richiedente.

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