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Basi legali dell’UFPP

Una serie di basi legali

I compiti e le competenze dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) sono definiti in una serie di leggi, ordinanze e istruzioni. Oltre alla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), vanno menzionate la legge federale sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza (LPBC), l’ordinanza sulla protezione civile (OPCi), l’ordinanza sull'allerta e l'allarme (OAll), l’ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN) e l’ordinanza sulla Centrale nazionale d'allarme (OCENAL).

Ordinanza sull'organizzazione del DDPS

L’articolo 14 dell’ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS), per l’UFPP precisa quanto segue:

Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti:

a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati;

b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti:

a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;

b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;

c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile;

d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;

e. rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.


Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP Guisanplatz 1B
CH-3003 Berna

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