Le modifiche in materia di protezione della popolazione e protezione civile entreranno in vigore nel 2012
Berna, 30.11.2011 – In data odierna il Consiglio federale ha approvato la revisione dell’ordinanza sulla protezione civile. Questa revisione entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 insieme alla revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, decisa dal Parlamento.
Il 17 giugno 2011, le Camere federali hanno approvato la revisione parziale della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). La principale novità riguarda la durata complessiva dei servizi di protezione civile, che sarà limitata a quaranta giorni per anno civile e milite. Questa limitazione non concernerà però gli interventi in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza e nemmeno i lavori di ripristino. Mentre la durata degli «interventi di pubblica utilità» sarà limitata, sempre nell'ambito del limite dei 40 giorni, ad un massimo di 21 giorni l'anno.
Altre modifiche della LPPC concernono la costruzione dei rifugi. L'obbligo di costruire rifugi rimane sostanzialmente in vigore, ma in futuro si dovranno costruire rifugi soltanto negli edifici di grandi dimensioni. Chi non realizza il rifugio dovrà versare, come finora, un contributo sostitutivo, anche se sensibilmente ridotto. Scaduto il termine di referendum, la revisione parziale della LPPC entrerà in vigore, come previsto, all'inizio del 2012.
Per tenere conto delle modifiche della LPPC è stata adeguata anche l'ordinanza sulla protezione civile (OPCi). La revisione dell'OPCi concerne principalmente i settori «Istruzione», «Materiale» e «Costruzioni di protezione». Negli edifici abitativi si dovranno di principio realizzare rifugi soltanto a partire da 25 posti protetti, se nella regione non vi sono posti protetti a sufficienza. Siccome si dovranno, come finora, realizzare due posti protetti ogni tre locali, questa nuova disposizione concernerà soltanto i nuovi edifici abitativi a partire da 38 locali. Inoltre verrà sensibilmente ridotto l'importo dei contributi sostitutivi, che ammonterà da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni potranno fissare l'importo del contributo sostitutivo all'interno di questa fascia. I contributi sostitutivi dovranno essere utilizzati in primo luogo per finanziare i rifugi pubblici e solo secondariamente per rinnovare i rifugi privati o per altre misure di protezione civile.
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