La revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile entra in consultazione
Berna, 17.02.2010 – Il Consiglio federale avvia la consultazione sulla revisione parziale della Legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. La revisione parziale non implica una riforma radicale del sistema integrato della protezione della popolazione, ma solo miglioramenti in alcuni settori. Le modifiche proposte concernono soprattutto l'istruzione nella protezione civile e le disposizioni concernenti le costruzioni di protezione. La procedura di consultazione durerà fino a fine maggio 2010.
Con l'entrata in vigore nel 2004 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 4 ottobre 2002 (LPPC), è stato istituito il sistema integrato della protezione della popolazione. Esso comprende le organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile nonché gli organi cantonali, regionali o comunali di condotta. La sua missione principale è proteggere la popolazione e le sue basi vitali in caso di catastrofi, altre situazioni d'emergenza e conflitto armato. La protezione della popolazione compete di principio ai cantoni, mentre la Confederazione elabora le relative basi ed assume compiti di coordinamento.
Il sistema integrato della protezione della popolazione ha ripetutamente dimostrato la sua efficienza, soprattutto durante le alluvioni del 2005 e del 2007. Durante le sue attività sono stati però individuati anche alcuni punti da migliorare. Le principali modifiche concernono due settori. Da una parte le disposizioni concernenti l'istruzione nella protezione civile vengono adeguate in direzione di un ampliamento moderato. Dall'altra viene chiaramente limitato l'obbligo di costruire rifugi ed applicato il principio di mantenimento del valore dei rifugi. Nel contempo vengono sensibilmente ridotti anche i costi per la mano pubblica (Confederazione, cantoni e comuni) e i privati. Si applicano così direttive già decise dal Consiglio federale e da commissioni parlamentari.
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