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Salvaguardia del valore

La Svizzera dispone di un’ottima copertura di costruzioni di protezione. Per questo motivo non è più la costruzione di rifugi e di impianti di protezione ad avere la priorità, ma piuttosto la salvaguardia del valore dell’infrastruttura esistente. Le misure più importanti sono il controllo periodico dei rifugi, la manutenzione regolare, il controllo periodico degli impianti e il rimodernamento (mantenimento della sostanza) dei rifugi. I controlli e la manutenzione sono fissate dalle direttive federali.

Manutenzione degli impianti di protezione

La manutenzione è la misura fondamentale per la salvaguardia dell'infrastruttura di protezione. Il proprietario dell'impianto deve garantire che la manutenzione venga eseguita, una misura necessaria e sorvegliata dalla Confederazione e dal Cantone. Dalla manutenzione dipende anche il versamento dei contributi forfettari. La manutenzione serve anche al continuo perfezionamento dei sorveglianti d'impianto. Se la manutenzione viene pianificata, gestita e sorvegliata correttamente, la prontezza operativa auspicata può essere garantita con un dispendio finanziario e in personale minimo.

Manutenzione dei rifugi privati

Di regola i lavori di manutenzione effettuati dai proprietari dei rifugi privati si limitano alla normale manutenzione dell’edificio, come per es. la pulizia del rifugio e dell’uscita di soccorso. I lavori tecnici di manutenzione non devono essere effettuati dal proprietario stesso.

Rimodernamento dei rifugi privati

Il rimodernamento (mantenimento della sostanza) comprende riparazioni di una certa entità e la sostituzione di componenti della costruzione di protezione come per es. apparecchi di ventilazione, filtri o valvole antiesplosione. Il rimodernamento dei rifugi privati può essere finanziato con i contributi sostitutivi. In questo modo i proprietari di immobili vengono sgravati finanziariamente. I contributi sostitutivi possono però essere utilizzati per il rimodernamento dei rifugi privati solo se il proprietario del rifugio ha rispettato l’obbligo di diligenza.

Controllo periodico dei rifugi

Un’altra misura per la salvaguardia del valore è il controllo periodico dei rifugi. Questo compito spetta ai Cantoni e ai comuni.

Controllo periodico degli impianti

In modo analogo viene effettuato il controllo periodico degli impianti di protezione. L’operatività degli impianti è uno dei presupposti per la prontezza d’intervento della protezione civile. I controlli periodici degli impianti vengono effettuati dai Cantoni secondo le prescrizioni federali.


Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP Guisanplatz 1B
CH-3003 Berna

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