Rifugi per la popolazione
Un rifugio è un impianto sotterraneo situato al piano cantina di un edificio. I rifugi (chiamati comunemente anche «rifugi antiatomici») servono a proteggere la popolazione dai conflitti armati, ma possono offrire una buona protezione anche in caso di catastrofi naturali o antropiche. La maggior parte della popolazione abita in edifici dotati di rifugi. Se l’edificio non dispone di un rifugio, è possibile usufruire dei rifugi pubblici nelle vicinanze. La costruzione e l’equipaggiamento dei rifugi sono standardizzati e disciplinati da istruzioni tecniche.
Protezione in caso di conflitto armato
I rifugi sono stati concepiti in primo luogo per proteggere la popolazione in caso di conflitto armato. Devono resistere agli effetti delle armi moderne, quindi soprattutto alle armi NBC e all’impatto ravvicinato delle armi convenzionali.
Un posto protetto per ogni abitante
In Svizzera vale il principio: «Un posto protetto per ogni abitante». Con circa nove milioni di posti protetti disponibili nei circa 370’000 rifugi pubblici e privati, possiamo vantare un grado di copertura di oltre il 100%, anche se sussistono delle differenze a livello cantonale e lacune locali.
Concezione dei rifugi
I rifugi sono costruiti ed equipaggiati in modo molto spartano al fine di contenere il più possibile i costi, lo spazio necessario e i lavori di manutenzione. Non si risparmia invece sulla funzione protettiva:
- La resistenza meccanica del rifugio è garantita dall’involucro (pavimento, pareti e soffitto), realizzato in calcestruzzo. Anche le chiusure, ossia porte e coperchi blindati, sono fatti di cemento armato.
- Ogni rifugio dispone di un’uscita d’emergenza (uscita di soccorso o cunicolo d’evasione) per poterlo abbandonare anche quando l’entrata non è più utilizzabile, ad esempio perché ostruita da macerie dovute al crollo di un edificio.
- Per garantire l’afflusso di aria fresca, i rifugi sono dotati di un sistema di ventilazione. Questo comprende una presa d’aria, una valvola antiesplosione e un prefiltro, l’apparecchio di ventilazione, il filtro antigas nonché la valvola di sovrappressione e antiesplosione.
- I rifugi di grandi dimensioni dispongono anche di una chiusa. Questa impedisce che l’aria esterna potenzialmente contaminata penetri all’interno del rifugio quando qualcuno entra o esce mentre la ventilazione è in funzione.
Rifugi di varie dimensioni
I rifugi sono standardizzati e realizzati con componenti omologati. Ve ne sono di varie tipologie, che differiscono tra loro per dimensioni e planimetria. Il numero di posti protetti disponibili in un rifugio dipende dalle sue dimensioni. Il più conosciuto è il rifugio privato situato nello scantinato di case mono- e plurifamiliari. Di regola vi trovano posto da cinque a cinquanta persone, a seconda delle dimensioni della casa o del complesso edilizio di cui fanno parte. Molti comuni dispongono inoltre di grandi rifugi pubblici, spesso situati sotto edifici scolastici o amministrativi, in cui possono trovare posto anche diverse centinaia di persone.
Equipaggiamento dei rifugi
I proprietari di abitazioni devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. Oggi l’equipaggiamento di un rifugio comprende di regola letti e latrine a secco.
Ordine di occupare i rifugi
Le autorità seguono e valutano costantemente l’evoluzione della situazione sul fronte della politica di sicurezza. Se si delinea un conflitto in Svizzera o in un Paese limitrofo, si procede all’attribuzione preventiva dei rifugi alla popolazione. I rifugi devono poter essere preparati all’esercizio e all’impiego entro cinque giorni, in modo che rimanga sufficiente tempo per occuparli in modo ordinato.
Preparazione dei rifugi
Su ordine delle autorità i rifugi devono essere sgomberati e, eventualmente sotto la guida della protezione civile, arredati per l’occupazione. Di principio occorre sgomberare tutto il materiale ad eccezione delle installazioni tecniche (sistema di ventilazione, illuminazione). È vietato depositare materiale infiammabile nei locali adiacenti al rifugio (sia a lato che sopra). I locali interrati adiacenti al rifugio devono essere utilizzati per immagazzinare scorte e oggetti importanti per la sopravvivenza che non trovano posto nel rifugio.
Attribuzione dei posti protetti
I cantoni risp. i comuni sono tenuti a pianificare l’attribuzione della popolazione ai rifugi e di aggiornarla costantemente. L’attribuzione ai rifugi viene resa nota solo quando la situazione sul fronte della politica di sicurezza lo rende necessario. A tal fine si possono utilizzare vari canali: può ad esempio essere pubblicata su Internet, affissa all’albo comunale, inviata a mezzo posta e/o comunicata direttamente in loco (p.es. con il supporto della protezione civile). Su ordine delle autorità, la popolazione si reca nei rifugi arredati che le sono stati assegnati dal comune o dalla protezione civile.
Occupazione dei rifugi
Si distingue tra occupazione dei rifugi a titolo preventivo e occupazione in caso di pericolo imminente. Le scorte d’emergenza (in particolare bevande e alimenti a lunga conservazione) si possono in gran parte costituire preventivamente all’interno o nei pressi del rifugio. Nel rifugio vale il principio secondo cui la popolazione deve essere in grado di sostentarsi per diversi giorni senza aiuti esterni. In caso di pericolo, prima di lasciare l’abitazione occorre osservare i seguenti punti:
- seguire le istruzioni delle autorità
- preparare il bagaglio d’emergenza (incl. documenti personali)
- preparare una radio FM a batterie e batterie di riserva
- preparare gli alimenti (inclusi eventuali alimenti speciali e per neonati) e i medicinali
- chiudere porte e finestre, spegnere gli apparecchi elettrici, chiudere il gas e spegnere eventuali fuochi (camini, candele, ecc.)
- informare ed ev. aiutare gli altri abitanti della casa
- trovare una sistemazione adeguata per gli animali domestici e mettere a loro disposizione acqua e cibo a sufficienza
- su ordine delle autorità, chiudere la porta e il coperchio blindato e mettere in funzione l’apparecchio di ventilazione
Obbligo di costruire rifugi
L’obbligo di costruire rifugi rimane in vigore, sia per colmare le lacune locali dell’infrastruttura di protezione, sia per far fronte alla crescita demografica. Oggi si dà però la priorità alla salvaguardia del valore dell’infrastruttura esistente, ossia alla manutenzione e al rimodernamento.
Costruzione di nuovi rifugi
Nei Comuni in cui non vi sono posti protetti a sufficienza, al momento della costruzione di nuove abitazioni i proprietari devono realizzare ed equipaggiare rifugi e provvedere alla loro manutenzione. Di regola, si devono realizzare rifugi solo negli edifici più grandi (a partire da 38 locali, risp. 25 posti protetti). Eccezioni sono possibili nei Comuni con meno di mille abitanti. Nelle zone in cui non ci sono abbastanza posti protetti, i Comuni sono tenuti a realizzare ed equipaggiare rifugi pubblici e provvedere alla loro manutenzione. Se al momento della costruzione di un’abitazione non viene realizzato un rifugio, il proprietario deve versare un contributo sostitutivo.
Competenze e finanziamento
I cantoni sono responsabili della gestione della costruzione dei rifugi. La Confederazione emana le relative prescrizioni. I proprietari di immobili si assumono i costi per la costruzione, l’equipaggiamento e la manutenzione dei rifugi. I rifugi pubblici dei comuni vengono finanziati con i contributi sostitutivi. Questi possono essere utilizzati anche per il rimodernamento dei rifugi privati e per il controllo periodico dei rifugi.
Uso quotidiano dei rifugi
In tempi normali il rifugio può essere utilizzato come magazzino, cantina, locale hobby, sala giochi, archivio, ecc. Per questi utilizzi estranei alla protezione civile è imperativo rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, installazioni elettriche, protezione antincendio, ecc. Non è inoltre consentito apportare modifiche all’involucro di protezione (pavimento, pareti, soffitto), alle porte e ai coperchi blindati e al sistema di ventilazione. I progetti relativi ad adeguamenti architettonici e a modifiche alla struttura e ai sistemi tecnici devono essere sottoposti alle competenti autorità per autorizzazione.
Obbligo di manutenzione
Il/la proprietario/a è tenuto/a a provvedere alla manutenzione del rifugio e a garantire l’accesso alle sue installazioni tecniche, in particolare per il controllo periodico effettuato dalle autorità almeno una volta ogni dieci anni. Semplici lavori di manutenzione dei rifugi che devono eseguire i proprietari sono ad esempio la pulizia del rifugio e dell’uscita di soccorso. I lavori di manutenzione alle installazioni tecniche, che sono più complessi e da eseguire con minor frequenza, vanno affidati a specialisti.
Manutenzione di un rifugio ITAP
Soppressione di rifugi
I cantoni possono sopprimere i rifugi che non sono più conformi alle esigenze minime. Rifugi che soddisfano le esigenze minime possono essere soppressi se
- ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;
- sono ubicati in una zona molto minacciata;
- vi è un esubero di posti protetti; oppure se
- il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi.
Documenti
FAQ
Il tipo di rifugio più conosciuto è il rifugio privato realizzato nella cantina di case mono- e plurifamiliari. Questo comprende generalmente posti protetti per 5 fino a 50 persone, a seconda delle dimensioni dell’edificio. Numerosi comuni dispongono inoltre di rifugi pubblici di grandi dimensioni (p. es. sotto edifici scolastici o amministrativi).
I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi che soddisfano le esigenze minime. I proprietari degli edifici sono tenuti ad attuare le misure loro prescritte. Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione della protezione civile i posti in soprannumero. Un rifugio deve poter essere preparato per l’occupazione entro cinque giorni.
L’attribuzione della popolazione ai rifugi viene resa nota quando la situazione nel campo della politica di sicurezza lo rende necessario. I cantoni e i comuni sono tenuti a elaborare e tenere sempre aggiornato un piano d’attribuzione. Se desiderate sapere dove si trova il vostro rifugio, siete pregati di rivolgervi all’ufficio responsabile della protezione civile del vostro comune o cantone di domicilio.
L’attribuzione ai rifugi (piano d’attribuzione ) è di competenza dei Cantoni. In alcuni casi questo compito è delegato ai Comuni. Considerate le partenze e i nuovi arrivi, le nascite e i decessi, la disponibilità di nuovi posti protetti e altri cambiamenti, il piano d’attribuzione viene costantemente aggiornato e quindi non viene pubblicato. Inoltre, in caso d’evento o di catastrofe è necessario evitare che circolino piani superati, che creerebbero grande incertezza e confusione. I Comuni sono però liberi di fornire informazioni sull’attribuzione ai rifugi su richiesta di singoli abitanti.
No, questo non è previsto: la base di calcolo per la pianificazione dei rifugi è la popolazione residente permanente (soggiornante nel Paese da oltre un anno). In caso di emergenza, tuttavia, si cercherebbe naturalmente di accogliere tutte le persone in cerca di protezione. Oggi ci sono posti protetti per l’intera popolazione, ma sussistono delle differenze tra i Cantoni e delle lacune locali. Alcune zone, in particolare certe destinazioni turistiche, hanno un tasso di copertura superiore al 100%. In caso di conflitto armato, inoltre, l’occupazione effettiva di un rifugio non corrisponde necessariamente al piano d’attribuzione a causa, ad esempio, di persone spostatesi altrove.
I proprietari di rifugi privati eseguono generalmente semplici lavori di manutenzione, tra cui la pulizia del rifugio e dell’uscita d’emergenza. Non sono invece autorizzati ad eseguire lavori di manutenzione sulle installazioni tecniche.
I gestori dei rifugi (in case unifamiliari o plurifamiliari) devono tenere i letti e le latrine del rifugio asciutti e puliti in loco. Questo equipaggiamento è stato o sarà procurato dal committente o dal Comune al completamento del rifugio. Le spese per i letti e le latrine sono a carico del gestore del rifugio.
L’equipaggiamento dei grandi rifugi gestiti dai Comuni è immagazzinato sul posto o in un altro luogo adatto. Il luogo di deposito deve essere indicato nel rifugio.
Il materiale deve essere immagazzinato in loco. Se stoccato in altro luogo, questo deve essere indicato nel rifugio. In alcuni Cantoni, i rifugi costruiti prima del 1987 non sono stati equipaggiati con letti e latrine, ma saranno equipaggiati solo in caso di necessità. Alcuni Comuni con rifugi di grandi dimensioni hanno acquistato e stoccato centralmente i letti e le latrine anche per rifugi circostanti più piccoli. Anche in questo caso, letti e latrine vengono consegnati ai relativi gestori dei rifugi solo quando viene ordinata una protezione rafforzata della popolazione. Se vi manca l’equipaggiamento, vogliate rivolgervi al vostro Comune.
I rifugi sono stati concepiti in primo luogo per proteggere la popolazione in caso di conflitto armato, ma si prestano anche come alloggi di fortuna in caso di altri scenari (p.es. incidente in una centrale nucleare o terremoto). Devono resistere agli effetti delle armi moderne, soprattutto alle armi NBC e all’impatto ravvicinato delle armi convenzionali.
In tempi normali, i rifugi vengono utilizzati soprattutto come cantina, locale hobby, magazzino, sede per associazioni, ecc. All’occorrenza devono essere rapidamente riconvertiti in rifugi per la protezione della popolazione. La preparazione dei rifugi, ossia lo sgombero e l’arredamento, avviene però solo su ordine delle autorità.
In caso di pericolo concreto, le autorità danno l’allarme alla popolazione tramite le sirene e diffondono le istruzioni di comportamento via radio e Alertswiss.
I rifugi sono concepiti in modo tale da permettere un soggiorno di breve o lunga durata (da qualche ora fino a diversi giorni). La popolazione deve poter provvedere al proprio sostentamento per diversi giorni senza aiuti esterni. A tal fine l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) raccomanda di tenere delle scorte d’emergenza sufficienti per circa una settimana. Queste dovrebbero comprendere in primo luogo alimenti a lunga conservazione e 9 litri d’acqua per persona nonché i medicinali più importanti. Se il soggiorno è più lungo e in casi particolari, le autorità possono distribuire alimenti, acqua e altri beni di prima necessità, ad esempio con il sostegno della protezione civile.
Come ricevere informazioni via radio in un rifugio è indicato qui.
Le direttive prevedono posti protetti per tutta la popolazione. I rifugi non sono progettati per ospitare animali domestici. In singoli casi tuttavia, a seconda delle dimensioni e dell’occupazione di un rifugio e del tipo di animale, la possibilità di portare con sé un animale domestico non è esclusa a priori.
Si. In linea di principio la popolazione dovrebbe essere in grado di sostentarsi per diversi giorni senza ricorrere ad aiuti esterni anche in caso di occupazione dei rifugi. L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) consiglia quindi alla popolazione di tenere una scorta domestica comprendente in primo luogo alimenti a lunga conservazione per una settimana e 9 litri d’acqua a persona nonché i medicinali più importanti. Oltre questo lasso di tempo e in casi particolari, le autorità possono distribuire cibo, acqua e altri beni importanti, ad esempio con il sostegno della protezione civile.
No, nei rifugi non è consentito cucinare con fornelli ad alcool o a gas a causa del pericolo d’incendio e del consumo eccessivo di ossigeno.
Nei circa 370’000 rifugi pubblici e privati sono disponibili circa nove milioni di posti protetti.
Come proprietario puoi continuare ad eseguire la manutenzione del tuo rifugio anche se è stato soppresso dalle autorità e non è più contemplato nel piano d’attribuzione. In caso di conflitto armato puoi scegliere se occupare il posto protetto che ti è stato attribuito oppure se trasferirti
nel tuo rifugio privato.
Non è prevista una soppressione totale di questi rifugi. Dopo 40 anni è però necessario pianificare la sostituzione degli impianti di ventilazione e dei filtri poiché la loro funzionalità è diminuita. Da ormai diversi anni non vengono più realizzati piccoli rifugi in Svizzera poiché non sono più sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Si valuta quindi caso per caso se vale la pena salvaguardare il valore del piccolo rifugio o se conviene invece attribuire i posti protetti a un rifugio pubblico. A tal fine si possono anche riconvertire impianti di protezione non più utilizzati dagli organi di condotta e dalla protezione civile.