Impianti di protezione per la protezione della popolazione
Posti di comando
Gli impianti di protezione vengono utilizzati in primo luogo per garantire la condotta e l’efficienza operativa dei mezzi della protezione della popolazione. I posti di comando servono alla condotta e all’aiuto alla condotta.
Impianti d’apprestamento
Gli impianti d'apprestamento accolgono il personale e il materiale delle formazioni della protezione civile.
Ospedali protetti e centri sanitari protetti
La Confederazione fissa le condizioni quadro per gli impianti di protezione del servizio sanitario. I Cantoni devono prevedere posti letto per pazienti per almeno lo 0,6% della popolazione e possibilità di cura negli ospedali protetti (collegati con un ospedale acuto) e nei centri sanitari protetti.
Strategia per gli impianti di protezione del servizio sanitario
Dal 2020 l’UFPP lavora a un rapporto sulla strategia degli impianti del servizio sanitario.
A tal fine viene valutato, con il coinvolgimento dei Cantoni e della sanità pubblica, il fabbisogno di impianti di protezione del servizio sanitario, vale a dire di ospedali protetti e centri sanitari protetti, e formulate proposte per un rimodernamento degli impianti conforme alle esigenze. In questo modo si vuole garantire l’assistenza medica alla popolazione colpita da catastrofi o situazioni d’emergenza grazie a un numero sufficiente di impianti protetti del servizio sanitario pronti all’esercizio. Il rapporto dovrebbe essere ultimato per il 2023.
Competenze e assunzione dei costi
La Confederazione disciplina la realizzazione, l'equipaggiamento, la manutenzione, il rimodernamento e il cambiamento di destinazione degli impianti di protezione. I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione conformemente alle prescrizioni federali. In base alle prescrizioni federali e cantonali, i comuni sono responsabili della realizzazione, dell'equipaggiamento, del rimodernamento e del cambiamento di destinazione dei posti di comando, degli impianti d'apprestamento e dei centri sanitari protetti. In base alle prescrizioni federali, gli enti ospedalieri sono responsabili della realizzazione, dell’equipaggiamento, della manutenzione, del rimodernamento e del cambiamento di destinazione degli ospedali protetti.
Efficienza operativa ridotta
Solo gli impianti di protezione necessari per l'utilizzazione in caso di catastrofe e situazioni d’emergenza o per scopi didattici, devono essere pronti per la messa in esercizio immediata. Questi impianti di protezione vanno mantenuti con una prontezza operativa normale. Gli altri impianti di protezione vengono preservati per l’utilizzazione in caso di conflitto armato, ma possono essere messi in prontezza operativa ridotta. La Confederazione deve garantire la prontezza operativa degli impianti di protezione necessari in caso di conflitto armato. I costi per la manutenzione di un impianto di protezione in prontezza operativa ridotta vengono indennizzati dalla Confederazione con un contributo forfetario annuale.